Art. 67.
(Controllo sugli atti degli Ordini professionali).

      1. La vigilanza sull'attività e la gestione degli Ordini professionali è affidata al Ministro della giustizia.
      2. Al fine di cui al comma 1, le deliberazioni concernenti l'approvazione dello statuto e dei regolamenti sono inviate entro quindici giorni dall'approvazione al Ministro della giustizia, che formula eventuali osservazioni o la richiesta di riesame entro un mese dal ricevimento.